Statuto comunale del 1326

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LO STATUTO COMUNALE DEL 1326:

 

Lo statuto del Comune di Rocca (Roccantica), fu redatto in undici fogli il 26 maggio 1326 suddiviso in 132 capitoli di cui in seguito ne è stata riprodotta una piccola parte. Fu integrato successivamente il 3 agosto 1327 con altri 29 capitoli voluti dallo stesso Roberto d'Albarupe e confermati il 21 ottobre 1336 nella residenza del comune di Tarano dal suo successore, il canonico marchese Ugo Augers, rettore del Patrimonio di S. Pietro e del Comitato di Sabina.

L'originale, perfettamente conservato, è custodito nell'archivio storico del Comune di Roccantica.

 

Testo  (parziale) dello Statuto:

 

In nome del nostro Signore Gesù Cristo, amen.

Noi, Roberto di Albarupe, arcidiacono di Seya nella chiesa di Leon, cappellano del signor Papa, conte e capitano del patrimonio di S.Pietro nella Tuscia, rettore per ciò che riguarda la popolazione del castello di Rocca Antica in Sabina, già eletta devota e fedele alla Santa Madre Chiesa, recentemente, attraverso i suoi ambasciatori e nunzi, siamo stati esortati, essendosi mantenuta fedele alla medesima Chiesa, ad onore e reverenza della stessa Chiesa e nostro, per il suo benessere nel tempo presente a concedere un Vicario. Quest'ultimo, nel castello medesimo e tra i componenti la popolazione, a lode e gloria di Dio onnipotente, ad onore e fedeltà della Santa Madre Chiesa e nostro, per la condizione pacifica degli abitanti, e per il tempo di sei mesi, garantisca l'ordine e governi ala norma e ai capitoli della legge che da noi, con ordinanze e prescrizioni, sono stati resi palesi alla medesima popolazione. Da padre benevolo, avendo portato la loro supplica al punto di essere esaudita, dopo un'attenta analisi dei privilegi e delle concessioni accordate già da tempo alla predetta popolazione dei santissimi pontefici romani, in qualità di conte e di rettore delle terre sabine, nei sottoscritti capitoli degli statuti, sebbene la popolazione non sia abituata ad essere governata con statuti o con leggi municipali scritte, abbiamo avuto l'accortezza di operare con genuina armonia nel redigere statuti e leggi. Abbiamo inoltre dato mandato e preteso che queste stesse disposizioni siano inviolabilmente osservate, per il futuro, dai detti fedeli e da qualunque ufficiale tra i nostri, presenti o futuri, non essendo di ostacolo qualsiasi altra costituzione della Curia del predetto contado, che viene annullata dai presenti capitoli dello Statuto oppure derogata in qualcuno di essi.

 

(I°) - Stabiliamo, per prima cosa, che la predetta popolazione riceva con reverenza, per il tempo di sei mesi, nella detta Rocca come da noi è stato dichiarato, un nostro vicario, che dobbiamo eleggere noi e i nostri successori in perpetuo e a lui obbediscano e si mettano a sua disposizione così come fanno con noi in tutto ciò che riguarda l'onore e il rispetto della Santa Romana Chiesa e nostro per il loro benessere. Questo vicario all'inizio del suo incarico presterà giuramento toccando le Sacre Scritture, nella forma espressa subito sotto.

 

(II°) - GIURAMENTO DEL VICARIO ELETTO

"Io .... Vicario giuro, toccando i Santi Vangeli ..........................................................

 

(III°) DELLA ELEZIONE DEL NOTAIO

Allo stesso modo, stabiliamo e ordiniamo che il predetto Comune di Rocca abbia un Notaio forense per le funzioni notarili dell'ufficio di Curia e del Comune stesso. ...............................................

.....

(XXIII°) DEI BENI DEL COMUNE DA RESTUIRE

Allo stesso modo, stabiliamo che chiunque abbia dei beni mobili del Comune di Rocca, cioè quelli che sono trattenuti per qualsiasi ragione, deve restituirli alla camera del comune entro tre giorni dopo che dalla stessa camera sono stati reclamati e richiesti, dietro pena di due soldi provisini. Non di meno restituisca gli oggetti mobili alla camera, ed allora il vicario è tenuto ad annullare al suddetta pena.

 

(LIII°) CHE TUTTI ED I SINGOLI MERCANTI DI STOFFE ABBIANO E SIANO TENUTI AD AVERE UNA CANNA

Disponiamo poi che tutti ed ogni singolo mercante di panni debbano avere una canna da misura e e che debbano guadagnare il giusto nel vendere detti panni. Chi contravverrà paghi ogni volta, cinque soldi provisini. Nella circostanza la Curia può procedere d'ufficio.

 

(LVI°) DELLA PENA DI CHI DANNEGGIA LE PROPRIETA' ALTRUI

Allo stesso modo stabiliamo e ordiniamo che nessuna persona si permetta di turbare o molestreo molestare qualcuno nella sua casa, nelle sue vigne, terre e nei suoi boschi, prati, mulini o in altri luoghi immobili; oppure catturare e trattenere animali ed altre cose mobili. Se poi contravverrà a ciò, il medesimo sia punito con dieci soldi provisini e decretiamo che restituisca ciò che ha sottratto o ha arrecato disturbo. In tali casi si deve agire solo dietro accusa della parte lesa.

 

(LVIII°) DELLA PENA NEI CONFRONTI DI CHI USA VIOLENZA ALLE DONNE

Stabiliamo con fermezza che chiunque presumerà congiungersi carnalmente con una donna di onesti costumi, di buona reputazione contro la sua volontà ed il suo assenso, sia punito ogni volta dal nostro vicario. Se userà violenza per poi accoppiarsi con lei sia punito con venticinque libbre anche se la stessa sarà accondiscendente. In tali casi non si potrà procedere con l'inchiesta, bensì previa denuncia della donna o di qualche suo consanguineo od affine. Co lui che userà violenza d una seconda donna per accoppiarsi con lei o chi si accoppierà semplicemente co la medesima vogliamo sia punito con dieci libbre ed in tal caso si proceda come sopra. La punizione o l'istruzione del processo di deflorazione, del privilegio della verginità e dell'abominevole concubinato o incesto siano riservati da questo Statuto alla nostra Curia Sabinese.

 

(LVIIII°) DEL MODO DI CORREGGERE I FIGLI ED I FAMILIARI

Stabiliamo che è consentito al padre di famiglia e a qualsiasi altra persona castigare, correggere e picchiare, come a lui sembrerà opportuno, la moglie, i figli, le figlie, il servo e qualsiasi altro domestico. Per questa punizione e per questi castighi, a meno che non si ecceda, non è prevista alcuna pena.

 

(LXXVIIII) SUL FURTO DEI CUPELLI DELLE API

Stabiliamo e ordiniamo inoltre che se qualcuno o qualcuna ruberà o asporterà i cupelli delle api esistenti a Rocca e nel suo distretto o se li distruggerà o danneggerà in qualche modo, paghi per ciascun cupello rubato o distrutto cento soldi se lo avrà fatto di giorno, di notte invece dieci libbre di provisini ed inoltre ripari il danno.

 

(LXXXXIII°) SULLA PENA DI COLUI CHE FA CARTE FALSE

Decretiamo che se qualche notaio farà carte false e ciò gli sarà legittimamente contestato e provato, paghi come pena cinquanta libbre di provisini. Alla stessa penalità sarà soggetto chi farà fare carte false purchè agirà con dolo. Tuttavia la pena sarà comminata dalla Curia Sabinese.

.............................

 

 

Lo statuto rimase immutato fino alla fine del XVI secolo allorchè fu sostituito da uno più ampio e dettagliato costituito da 267 capitoli suddivisi nei seguenti 6 libri: Sul Governo, Delle cose civili, Dei malefici, Dei danni dati, degli straordinari ed i capitoli aggiunti dall'illustrissimo signor Camillo Ursino.

 

Quanto sopra è stato tratto dal libro "Statuto di Roccantica del 1326" curato dal Prof. Renzo di Mario per conto del Comune di Roccantica

 


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